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Il Conto Termico è un incentivo statale concesso a coloro che decidono di installare, in sostituzione del precedente impianto, un climatizzatore a pompa di calore, impianti di biomassa, collettori solari termici, scaldacqua a pompa di calore e sistemi ibridi.

In base alla normativa sono in grado di accedervi i privati, i condomini, ovvero i soggetti che sono titolari di reddito di impresa. Il decreto che ha introdotto il Conto Termico e quello che poi è andato a modificarlo stabilisce quelli che sono i criteri di accesso al bonus, gli interventi che possono giovare e i termini sia di presentazione della domanda che di ricezione della cifra concessa.

I soggetti che decidono di richiedere il Conto Termico in sostituzione dello sconto in fattura o della cessione del credito, possono agire in autonomia attraverso il portale GSE, o rivolgersi a uno specialista che si occupi della pratica. Il bonus può essere richiesto anche per la sostituzione del condizionatore e in linea teorica potrebbero procedere alla pratica le stesse aziende di vendita e sostituzione del condizionatore. Nella realtà in Italia solo un’azienda si propone di seguire in maniera completamente gratuita la pratica.

In ogni caso, nel caso in cui la documentazione fornita sia corretta, entro 60 giorni si otterrà la sovvenzione. Una misura questa, prevista per andare a promuovere lo sviluppo dell’efficientamento energetico con relativo risparmio energetico. Ma come è possibile sfruttare al meglio le detrazioni fiscali concesse?

Le detrazioni e l’incompatibilità con il Conto Termico

Innanzitutto occorre chiarire che il Conto Termico non è cumulabile con altri bonus statali, come sono ad esempio le detrazioni fiscali del 50, 65 e 110%. Se il 110% ormai non dovrebbe avere più segreti, diversi sono il 50% e il 65%.

Detrazione del 50%

Il primo è quello del 50%, ex 36% prima degli attuali cambiamenti. Un bonus previsto per gli interventi che riguardano una serie di interventi come l’implementazione nell’edificio di:

  • Pompe di calore e climatizzazione;
  • Impianti fotovoltaici;
  • Interventi in grado di offrire un risparmio energetico.

A tale detrazione possono accedere gli interventi che hanno richiesto una spesa massima di 96.000 euro. Possono usufruirne tutti i soggetti privati assoggettati ad imposta sul reddito delle persone fisiche che siano o meno residenti sul territorio italiano. Un’agevolazione che può essere richiesta anche da coloro che godono di diritti reali o personali di godimento dell’immobile, anche se non proprietari. Ne ha diritto anche il familiare convivente del possessore dell’immobile per il quale è previsto l’intervento.

Per usufruire dell’agevolazione i lavori devono essere regolamento fatturati dalla ditta che li svolge. Inoltre occorre aver provveduto al pagamento tramite bonifico. Nella causale occorre indicare la normativa di riferimento e quindi art. 16-bis del DPR 917/1986 e successive modifiche, codice fiscale del cliente e partita IVA, ovvero codice fiscale, del beneficiario del pagamento.

La fattura insieme alle abilitazioni amministrative devono essere presentate al momento della dichiarazione dei redditi per poter ricevere le detrazioni spettanti.

Detrazioni al 65%

La detrazione al 65%, è l’agevolazione prevista per tutti gli interventi volti al risparmio energetico. In particolare può essere richiesta nel caso in cui si realizzino:

  • Impianti termici solari;
  • Sostituzione degli impianti di climatizzazione;
  • Sostituzione di scaldacqua tradizionali con quelli a pompa di calore;
  • Interventi sugli involucri degli edifici.

Anche in questo caso, il pagamento degli interventi deve avvenire tramite bonifico bancario. La detrazione può essere richiesta e ne possono usufruire tutti i contribuenti, che siano essi residenti o meno. Sono ammessi all’agevolazione le persone fisiche, titolari di un diritto reale sull’immobile, inquilini o che godono di comodato. Ma possono accedere al bonus anche i contribuenti con reddito di impresa, le associazioni di professionisti e dli enti sia pubblici che privati.

Sono ammessi anche i familiari conviventi, a meno che non si tratti di immobili strumentali all’attività di impresa. In questo caso la procedura risulta essere molto più semplice.

E il Conto Termico?

In realtà il Conto Termico si differenzia e non poco dalle detrazioni fiscali, oltre a non essere ad esse cumulabile. La primissima differenza è che il Conto Termico da accesso al rimborso dell’intero importo sovvenzionato in un’unica rata senza dilazione in 10 anni, con bonifico diretto sul conto corrente del beneficiario.

I documenti necessari per la richiesta dell’agevolazione, oltre alle fatture che devono contenere:

Riferimento D.M. 16/02/2016;

  • Descrizione dell’intervento;
  • Codice fiscale del beneficiario e partita IVA dell’azienda che ha provveduto all’installazione.

Anche:

  • Copia dei documenti di identità e codice fiscale del beneficiario;
  • visura catastale dell’immobile;
  • Foto unità esterna ed interna dell’apparecchio che si va ad installare;
  • Scheda tecnica e matricola del nuovo prodotto.

La documentazione deve essere conservata e messa a disposizione dell’Agenzia delle Entrate, nel caso in cui volesse procedere a dei controlli a campione sulla corretta gestione delle agevolazioni. Se dalla documentazione si dovesse notare difformità o incongruenze è possibile che la somma erogata in detrazione fino a quel momento venga richiesta indietro.

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